Aggiornamento formazione lavoratori e nuovo CCNL edilizia

A Roma, in data 3 marzo 2022, è stato sottoscritto tra le parti coinvolte il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il lavoratori dipendenti delle imprese edili, il quale porta in atto delle novità per i lavoratori anche per quanto riguarda la formazione alla sicurezza sul lavoro.

 

In particolare, si fa riferimento all’allegato 2 “Formazione e sicurezza”, paragrafo “Formazione su salute e sicurezza” del verbale dell’accordo stipulato (qui il testo integrale) tra le associazioni datoriali, quali:

  • ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)
  • Legacoop Produzione e servizi
  • Confcooperative Lavoro e Servizi
  • Agci Produzione e Lavoro

e i sindacati dei lavoratori edili

  • Feneal-Uil
  • Filca-Cisl
  • Fillea-Cgil

riguardante il protocollo di formazione sulla salute e sicurezza nei cantieri edili. Le parti che hanno firmato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro , hanno così deciso:

“le parti condividono la necessità di garantire, tramite l’attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all’art. 2, comma 1, lett d) del D.Lgs. n. 81/08) e per il preposto”.

Sicurezza in cantiere
aggiornamento formazione lavoratori ogni 3 anni

 

Il nuovo CCNL edilizia e le novità in materia di formazione

È stato convenuto tra le parti in questione revisionare tale protocollo al fine di implementare e aumentare la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro, riducendo la cadenza dell’aggiornamento formativo, della durata minima di 6 ore (punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011), da quinquennale a triennale. Suddetta modifica non tange invece la periodicità stabilita per la formazione del dirigente e per quella del preposto, la quale rimane invariata a cinque anni.

Novità anche per gli impiegati tecnici che accedono in cantiere per la prima volta: sarà garantita loro una formazione obbligatoria gratuita di 16 ore.

Tali modifiche sono state applicate a partire dal 1° ottobre 2022, ma è da tener presente che la mancata applicazione delle previsioni contrattuali, sebbene non costituisca una violazione delle norme ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, e quindi non dia luogo a sanzioni dal punto di vista legale, rappresenta comunque un’inadempienza contrattuale. Questa inosservanza può comportare conseguenze, tra cui la possibile sanzione da parte degli enti responsabili dell’esecuzione del contratto e la perdita dei vantaggi associati a un’applicazione accurata dello stesso.

Ma questa novità costituisce un obbligo sanzionabile?

Tali modifiche sono state applicate a partire dal 1° ottobre 2022, ma è da tener presente che il CCNL edilizia, come qualsiasi altro contratto di lavoro, non può scavalcare una legge e, quindi, nemmeno il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011. Ragione per cui, in aziende nelle quali si applica il CCNL dell’edilizia, il mancato aggiornamento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori entro i tre anni, non determina per il datore di lavoro inadempienze  ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Tuttavia rappresenta comunque un'inadempienza contrattuale.

Questa inosservanza può comportare una possibile sanzione da parte degli enti responsabili dell’esecuzione del contratto e la perdita dei vantaggi associati a un’applicazione accurata dello stesso, in quanto comporta una violazione di una previsione presente in un Contratto Collettivo Nazionale come previsto dall’art. 509 del Codice Penale, che prevede quanto segue:

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.

Quando scatta la periodicità triennale per l'aggiornamento formazione sicurezza lavoratori settore edilizia?

La periodicità di tre anni prevista dal nuovo CCNL edilizia si applica dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore dello stesso CCNL, ossia marzo 2022.


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